Statuto di Uneba, con le modifiche approvate dal XV Congresso nazionale Uneba svoltosi dal 2 al 4 marzo 2017 a Padova, nel testo coordinato dal Consiglio nazionale Uneba del 28 marzo 2017. Copia digitale in formato pdf è pubblicata nella parte riservata di www.uneba.org.
È costituita, con sede in Roma, l’Unione nazionale istituzioni ed iniziative di assistenza sociale – UNEBA.
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Principio ispiratore dell’attività dell’UNEBA è quello di concorrere, attraverso l’azione degli associati, al miglioramento morale, materiale e sociale della condizione delle persone e delle famiglie che si trovano in situazioni di difficoltà in relazione ad un loro stato fisico, psichico, sociale, economico, promuovendone la responsabile ed integrale partecipazione alla società. L’attività dell’UNEBA ha finalità di interesse generale ed è essenzialmente indirizzata alla promozione, valorizzazione e tutela delle organizzazioni di terzo settore operanti in campo socio-sanitario, socioassistenziale e socioeducativo.
Nel rispetto di tale principio, l’UNEBA persegue i seguenti scopi:
- promuovere le libere iniziative assistenziali, quale strumento al servizio della persona e della famiglia, per assicurarne la libertà di scelta tra diversi servizi e garantire la piena attuazione degli artt. 2, 3, 38 e 118 della Costituzione, e favorire l’operante solidarietà fra gli enti associati e la collaborazione tra i diversi organismi di collegamento esistenti nel settore;
- rappresentare e tutelare, quale associazione di categoria, le istituzioni ed iniziative associate nei loro rapporti con gli organi legislativi, governativi ed amministrativi, sia nazionali che regionali e locali, e nei confronti delle organizzazioni sindacali e degli altri organismi nazionali ed internazionali;
- proporre ai competenti organi legislativi i provvedimenti utili ai fini di una equa politica sociale di interventi e servizi alla persona ed ai fini dello sviluppo e delle attività delle iniziative ed istituzioni assistenziali e promuovere la partecipazione alla programmazione ai diversi livelli ed in tutte le sue fasi;
- approfondire lo studio dei problemi sociali, con particolare riferimento all’attività degli enti associati ed all’organizzazione dei servizi alla persona ed alla famiglia e promuovere e svolgere attività di formazione;
- svolgere opera di consulenza e di assistenza agli associati, anche attraverso forme di coordinamento per forniture e di coordinamento ed erogazione di servizi.
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Possono far parte dell’UNEBA gli enti, le istituzioni, le associazioni, le fondazioni – anche se derivanti dalla trasformazione di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza - , le imprese sociali ed ogni altra iniziativa, ivi compresi gli organismi di volontariato, dotata o non di personalità giuridica, operanti nel campo socio-sanitario, socioassistenziale, socioeducativo e degli interventi e dei servizi alla persona.
Le attività, i programmi e le finalità degli associati, ferma restando la loro autonomia, debbono essere coerenti con i principi fondamentali della Costituzione e non debbono essere in contrasto con i principi cristiani.
L’associazione all’UNEBA è subordinata alla sussistenza dei requisiti che garantiscono la qualità e l’efficienza del servizio.
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Possono aderire all’UNEBA, in qualità di aggregati e senza diritto di voto nelle assemblee di cui al presente statuto, organismi aventi finalità di interesse generale anche se non strettamente inerenti agli ambiti di cui al precedente articolo 3.
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L’UNEBA è indipendente da ogni partito o corrente politica.
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L’UNEBA trae i suoi mezzi di sussistenza dalle quote associative e dai contributi, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati.
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Organi centrali dell’UNEBA sono:
- il Congresso nazionale;
- il Consiglio nazionale;
- il Presidente;
- il Comitato esecutivo;
- il Collegio dei revisori legali.
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Il Congresso nazionale è composto dai delegati delle istituzioni ed iniziative aderenti all’Unione, dai Presidenti delle Federazioni regionali e delle Associazioni provinciali, o dai rispettivi Commissari se nominati, dai responsabili delle diverse articolazioni di cui all’
art. 17,
comma 5, e dai membri del Consiglio nazionale. I delegati sono espressi dalle Federazioni regionali o dalle Associazioni provinciali, dai Commissari regionali e provinciali o dalle diverse articolazioni regionali di cui all’
art. 17,
comma 5, in proporzione al numero dei soci rappresentati, secondo i criteri e le modalità che saranno stabiliti dal Consiglio nazionale.
Ciascun delegato dispone di voto plurimo, pari al numero dei soci che rappresenta.
I membri del Consiglio nazionale uscente ed i Presidenti delle Federazioni regionali e delle Associazioni provinciali, i Commissari e i responsabili delle diverse articolazioni regionali dispongono di un voto personale.
Il Congresso nazionale si riunisce, in via ordinaria, una volta ogni triennio e, in via straordinaria, su richiesta di almeno un terzo dei membri del Consiglio nazionale e di un terzo dei soci.
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Spetta al Congresso nazionale:
- eleggere il Consiglio nazionale ed il Collegio dei revisori legali;
- deliberare le linee generali del programma triennale;
- approvare la relazione sull’attività svolta e sulla situazione finanziaria;
- approvare, con la maggioranza dei due terzi dei partecipanti, le modifiche al presente Statuto;
- deliberare il proprio Regolamento.
Il Congresso nazionale, qualora se ne ravvisi l’opportunità e sussistano le condizioni, può deliberare la nomina del Presidente onorario dell’UNEBA, da conferire a persona che abbia svolto prolungata attività in ruoli di responsabilità e abbia acquisito particolari benemerenze nei riguardi dell’Unione stessa. Il Presidente onorario, la cui nomina scade con la scadenza degli organi statutari, partecipa di diritto al Consiglio nazionale con voto consultivo.
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Il Consiglio nazionale è composto dal Presidente nazionale, da diciannove membri eletti dal Congresso, dai Presidenti regionali, dai Commissari regionali, dal Tesoriere e dal Segretario generale.
Il Consiglio può deliberare la propria integrazione, cooptando, a maggioranza assoluta dei presenti, fino a sei consiglieri. Il Consiglio nazionale dura in carica tre anni; i suoi membri possono essere rieletti. Salvo che non sia disposto altrimenti, il Consiglio nazionale delibera a maggioranza semplice; in caso di parità dei voti, prevale quello del Presidente.
I membri elettivi che non partecipano, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Consiglio decadono dalla carica.
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Il Presidente dell’UNEBA è eletto dal Consiglio nazionale con le modalità di cui all’
art. 12 lettera a), del presente Statuto. Egli ha la rappresentanza legale dell’UNEBA, dà attuazione alle deliberazioni del Consiglio nazionale e del Comitato esecutivo, convoca e presiede, fissandone l’ordine del giorno, il Consiglio nazionale ed il Comitato esecutivo. Può nominare un Vice Presidente vicario, tra quelli di cui all’
art. 12,
lettera a) e attribuire, sentito il Consiglio nazionale, deleghe specifiche ai Vice Presidenti e ai componenti del Consiglio.
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Il Consiglio nazionale si riunisce almeno due volte l’anno e ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o la convocazione sia richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.
Spetta al Consiglio ogni potere di ordinaria e straordinaria amministrazione e, in particolare:
- eleggere, anche tra persone non componenti il Consiglio, il Presidente dell’UNEBA, con la maggioranza di due terzi dei presenti, in prima votazione, e con la maggioranza assoluta nelle successive; eleggere, a maggioranza semplice, da uno a quattro Vice Presidenti, tra i componenti il Consiglio; nominare, tra i revisori eletti dal Congresso, il Presidente del Collegio;
- eleggere, nel proprio seno, il Comitato esecutivo;
- nominare il Tesoriere e il Segretario generale;
- approvare il piano di attività, nell'ambito dei principi fissati dal Congresso nazionale, e verificarne l’attuazione;
- approvare il rendiconto economico annuale e stabilire l’ammontare delle quote sociali;
- deliberare, in sede di appello, sulla ammissione o esclusione dei soci;
- approvare il regolamento interno dell’UNEBA e predisporre quello del Congresso nazionale;
- conferire al Comitato esecutivo eventuali deleghe per l’adozione di provvedimenti od interventi in determinate materie;
- coordinare l’attività dell’UNEBA al fine di assicurare l’aderenza dell’azione delle diverse articolazioni allo statuto e di evitare iniziative contrastanti con l’ispirazione e la politica dell’Unione.
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Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente dell'Unione, dai Vice Presidenti, dal Tesoriere, da sei Consiglieri, di cui tre Presidenti di Federazioni regionali, eletti dal Consiglio Nazionale nel proprio seno e dal Segretario generale.
Spetta al medesimo predisporre il piano di attività di cui al precedente
art. 12,
comma 2,
lettera d) e il rendiconto economico annuale, deliberare su materie delegate dal Consiglio ed adottare deliberazioni di urgenza da sottoporre alla ratifica del Consiglio Nazionale.
Il Comitato Esecutivo si riunisce ordinariamente almeno due volte l’anno e delibera a maggioranza semplice; in caso di parità dei voti, prevale quello al Presidente.
I membri elettivi che non partecipano, senza giustificato motivo, ad almeno tre sedute consecutive del Comitato, decadono dalla carica.
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Per lo studio e l'attuazione del programma di attività il Consiglio Nazionale nomina Osservatori, Commissioni tecniche od esperti competenti in relazione a singoli settori o materie o per specifici progetti che operano sulla base di programmi approvati dal Consiglio, cui sottopongono periodiche relazioni, ed hanno piena autonomia nell'ambito delle direttive fissate dal Consiglio Nazionale.
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Il Collegio dei Revisori legali è composto da tre membri effettivi, di cui almeno uno iscritto nell’albo dei revisori dei conti, e da due supplenti eletti dal Congresso Nazionale e dura in carica quanto il Consiglio Nazionale. Il Collegio esercita il controllo contabile-finanziario e verifica la regolare tenuta della contabilità e dei libri sociali, redigendo la relazione annuale al bilancio di esercizio.
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Il Consiglio nazionale può deliberare la costituzione di un comitato d'onore del quale facciano parte persone che si sono rese particolarmente benemerite nei confronti dell'UNEBA o che si sono particolarmente distinte nelle attività e negli studi sull'assistenza. La nomina dei componenti spetta al Consiglio Nazionale che delibera a maggioranza assoluta.
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Per realizzare le proprie finalità, l’UNEBA si articola in Federazioni regionali ed in Associazioni provinciali. Le Federazioni sono costituite dalle Associazioni esistenti nella stessa Regione; le Associazioni provinciali sono costituite dalle istituzioni ed iniziative aderenti ed operanti nella stessa provincia.
Organi delle Federazioni regionali sono:
- il Congresso regionale;
- il Consiglio regionale;
- il Presidente regionale;
- l’organo di revisione.
Organi delle Associazioni provinciali sono:
- il Congresso provinciale;
- il Comitato provinciale;
- il Presidente provinciale.
Le Federazioni regionali, hanno, nell’ambito dei principi di cui al presente Statuto e nel rispetto delle direttive stabilite dal Consiglio nazionale, autonomia gestionale e di bilancio ed attuano, nel proprio ambito, gli scopi dell’UNEBA come definiti dall’
art. 2.
Le Federazioni regionali possono adottare una diversa articolazione territoriale o settoriale, qualora ciò sia richiesto da esigenze locali, disciplinandone composizione, funzioni e competenze sulla base di quanto disposto nei successivi articoli
23,
24 e
25. Possono altresì costituirsi in Federazioni interregionali. Le relative delibere devono essere sottoposte entro trenta giorni al Consiglio nazionale il quale, entro i sessanta giorni successivi al ricevimento, può disporne il riesame da parte del Consiglio regionale.
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Al Congresso regionale, cui partecipa di diritto il Presidente nazionale o un suo delegato e nel quale hanno diritto di voto i delegati eletti dalle Associazioni provinciali o dalle diverse articolazioni di cui all’
art. 17,
comma 5, in numero proporzionale alle istituzioni alle stesse aderenti, spetta di:
- eleggere il Consiglio direttivo e l’organo di revisione;
- approvare la relazione del Presidente regionale sull’attività svolta;
- deliberare le linee programmatiche generali per l’attività della Federazione regionale.
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Il Consiglio direttivo regionale è costituito dai Presidenti delle Associazioni provinciali o delle diverse articolazioni di cui all’
art. 17,
comma 5, e dai membri eletti dal Congresso regionale garantendo la rappresentanza di tutte le associazioni o articolazioni presenti nella Regione. Il Comitato può deliberare la propria integrazione cooptando, a maggioranza assoluta dei presenti, fino a cinque membri. Esso dura in carica tre anni e si riunisce almeno due volte l’anno.
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Spetta al Consiglio direttivo regionale, nell’ambito del territorio di competenza, ogni potere di ordinaria e straordinaria amministrazione, ivi compresa la facoltà di stipulare accordi con organismi e soggetti pubblici e privati, e, in particolare:
- eleggere a maggioranza assoluta il Presidente regionale e uno o più Vice Presidenti;
- realizzare i fini di cui all'art. 2 del presente Statuto nella Regione;
- rappresentare, tutelare e promuovere le libere iniziative assistenziali e collaborare sul piano legislativo e della programmazione con i pubblici poteri locali;
- formulare il programma di attività nella Regione e curarne l'attuazione e coordinare l'attività delle Associazioni provinciali;
- definire le articolazioni ai sensi dell’art. 17, comma 5;
- approvare il rendiconto economico annuale, che deve essere comunicato al Consiglio Nazionale entro 30 giorni dalla sua approvazione;
- approvare contratti collettivi territoriali nei limiti previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro.
Il Consiglio regionale risponde degli impegni assunti avvalendosi dei mezzi di propria spettanza e senza impegni ed oneri per l’Associazione nazionale.
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Il Presidente regionale rappresenta la Federazione regionale a tutti gli effetti e presiede il Comitato direttivo regionale, provvedendo all'esecuzione delle delibere dello stesso.
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Per lo studio e l'attuazione del programma di attività il Comitato direttivo regionale può nominare speciali commissioni tecniche. A far parte delle commissioni il Comitato direttivo può chiamare anche esperti esterni.
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Al Congresso provinciale, cui partecipano di diritto il Presidente Nazionale o un suo delegato e il Presidente regionale o un suo delegato e nel quale hanno diritto di voto i rappresentanti dei soci dell’Unione, spetta di:
- eleggere il Consiglio direttivo provinciale;
- approvare annualmente la relazione del Presidente provinciale sulle attività svolte;
- eleggere i delegati al Congresso Nazionale ed al Congresso regionale.
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Il Presidente provinciale rappresenta l'Associazione provinciale a tutti gli effetti e presiede il Consiglio direttivo provinciale, provvedendo alla esecuzione delle deliberazioni dello stesso.
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Il Consiglio direttivo provinciale è costituito da un numero di membri non inferiore a cinque e dura in carica tre anni. Il Consiglio può deliberare la propria integrazione, cooptando, a maggioranza assoluta dei presenti, fino a cinque membri, dura in carica tre anni e si riunisce almeno due volte l’anno.
Spetta al medesimo, nell’ambito del territorio di competenza, ogni potere di ordinaria e straordinaria amministrazione e, in particolare:
- eleggere, a maggioranza assoluta, il Presidente provinciale ed uno o più Vice Presidenti;
- realizzare nella provincia i programmi di attività dell'UNEBA anche mediante la costituzione di sezioni locali o settoriali;
- rappresentare, tutelare e promuovere le libere iniziative assistenziali e collaborare sul piano della programmazione locale con i pubblici poteri;
- deliberare l'ammissione e la eventuale esclusione di soci;
- attuare le deliberazioni del Congresso provinciale.
Il Consiglio direttivo risponde degli impegni assunti avvalendosi dei mezzi di propria spettanza e senza impegni ed oneri per l’Associazione nazionale e per la Federazione regionale.
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Nella delibera di costituzione delle sezioni locali di cui all'
art. 25,
lettera b), il Comitato direttivo provinciale ne delimita gli scopi e l'ambito territoriale di azione e stabilisce i criteri per la composizione del Comitato direttivo della sezione locale e per la nomina del Presidente.
Il Presidente del Comitato rappresenta la sezione locale a tutti gli effetti.
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I Consiglieri Nazionali possono partecipare ai Consigli direttivi regionali e provinciali e agli organi di coordinamento delle articolazioni di cui all’
art. 17,
comma 5, delle rispettive Federazioni ed Associazioni.
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In caso di mancata costituzione di Federazioni regionali il Presidente nazionale, sentito il Comitato esecutivo, può provvedere alla nomina di Commissari per la costituzione dell’organo; a questi viene provvisoriamente attribuito l’esercizio delle funzioni delle Federazioni regionali.
In caso di mancata costituzione di Associazioni provinciali il Presidente della competente Federazione regionale può provvedere alla nomina di Commissari per la costituzione dell’organo; a questi viene provvisoriamente attribuito l’esercizio delle funzioni delle Associazioni provinciali.
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L'eventuale scioglimento dell'UNEBA viene deliberato dal Congresso Nazionale straordinario indicando la destinazione del patrimonio sociale tra gli organismi del terzo settore. La deliberazione deve essere approvata dai due terzi degli enti associati, in regola con il pagamento delle quote.
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Le norme di attuazione del presente Statuto sono specificate in apposito Regolamento approvato dal Consiglio nazionale.
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